Chiunque si ritrovi a viaggiare a bordo di un veicolo a motore (auto o moto), in qualità di terzo trasportato ha diritto a essere risarcito nel caso in cui dovesse rimanere coinvolto in un incidente stradale e riporti dei danni? Per rispondere a tale quesito scopriamo insieme cosa dice la legge.
La legge prevede il risarcimento del danno al terzo trasportato?
Nel caso di sinistro stradale in cui il terzo trasportato, il soggetto che è a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che non è alla guida, riporti delle lesioni o dei danni a cose di sua proprietà è prevista una disciplina di favore per consentire al danneggiato di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno. Lo conferma in particolare l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. n. 209/2005 che dispone che il danno del terzo trasportato venga risarcito in via diretta dall’assicuratore del conducente.
La norma prevede infatti che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Se, invece, il terzo trasportato si è reso corresponsabile nella causazione del danno (basti pensare, per esempio, al caso in cui quest’ultimo non indossi la cintura di sicurezza) l’entità del risarcimento può essere ridotta o totalmente esclusa in base alle specificità delle circostanze.
Procedura per il risarcimento del danno al terzo trasportato
La legge prevede che il danneggiato segua una procedura di risarcimento identica a quella prevista in caso di indennizzo diretto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Il danneggiato dovrà inviare, tramite lettera raccomandata, una richiesta di risarcimento che deve contenere una serie di dati necessari per consentire alla Compagnia di effettuare un’offerta.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento o comunicare allo stesso i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
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