Il Fondo garanzia per le vittime della strada è stato istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) e oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive. Si finanzia con i contributi che tutte le imprese di assicurazioni operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla Consap stessa per ogni singolo contratto assicurativo concluso. Quindi, per intenderci, lo finanziano tutti gli automobilisti ogni volta che pagano l’assicurazione della loro auto.
Perché è stato istituito questo fondo?
La legge oggi impone che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato così che, in caso di incidente, il danneggiato possa ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito questo fondo che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato o con imprese di assicurazione in liquidazione.
Quando interviene il Fondo garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:
- – non identificato; come ad esempio potrebbe essere un pirata della strada.
- – non assicurato; quindi tutti i veicoli che contro la legge circolano senza copertura assicurativa.
- – messo in circolazione contro la volontà del proprietario.
- – coperto da una compagnia assicurativa in fase di fallimento o di liquidazione.
- – veicolo estero la cui targa non sia più valida.
L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.
Cosa fare per ottenere un risarcimento?
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.
Tale richiesta dovrà contenere:
- – il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
- – la dinamica del sinistro
- – i dati del richiedente
- – i dati del conducente e del proprietario del veicolo
- – i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili
- – se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo
- – se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo
- – la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato
- – nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.
Cosa accade dopo aver inviato la richiesta di risarcimento?
Una volta che la Compagnia designata ha ricevuto la richiesta questa verificherà se il mezzo che ha causato l’incidente non risulti identificato o non coperto da alcuna assicurazione. A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento. La Compagnia designata provvederà, entro 60 giorni dalla richiesta, a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento o spiegare i motivi per cui ritiene di non formulare alcuna offerta.
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procederà ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
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